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TRIBULATIONES ORDINlS TEMPÓRE JOANNIS XXII che dicevano che'! Papa, i Cardinali et altri Prelati Ecclesiastici non doveano né potevano havere cosa alcuna di proprio. Onde il rumore di tal fatto se n'ando in Avignone alla Corte, e ci fu che dire assai ; si levarono su quasi tutti gli altri Religiosi e predica- s tori d'importanza ad. opporsi ad una tale opinione, allegando che Oiuda fu dispensieré e portava i danari che erano dati loro per elemosina 1 ; e che in Samaria andarono i discepoli a comprar del pane 2 , e nelli Atti Apostolici si vede _gli Apostoli haver tenuta una , tale vita 3 , mostrata loro in fatti dal supremo loro Maestro, che 10 errare non puote. Non manchavano dall'altra banda chi diceva in contrario e diffendeva l'opinione gia posta .in campo dal Maestro Minoritano. Questi erano Frati Francescani ; per il che in guisa se ne sdegno il Papa e tutta la Corte che da esso Sommo Pontefice nel settimo anno del suo Pontificato, cioe nell'anno del Signore 1322, 15 fu fatta quell'aÍtra Estravagante, posta II medesittiamente nella Cle- i 11 1. 31r mentina al capitolo Ad conditorem .canonum ; dove doppo alcune ragioni conchiude che i Frati Minori non possono havere per la Regala loro proprio alcuno né in commune né in particolare, e che_ il dominio ·delle cose che hanno (eccetto la chiesa, gli oratorij, i 20 monasterij, l'habitationi, i libri, i vasi e le vestimenta dedlcate al culto divino) non s'intenda esser della Chiesa, né vuole che essa l'habbia. Similmente che non possano haver procuratore né sindico, che in nome della Chiesa habbia facolta di pigliare, tenere, spen– dere, procurare e riscotere cosa alcuna; e tutti i_procuratori e sin- 25 dici gia fatti gli annulla e priva da tale ufficio, e che nessuno per t'avvenire possa nelle corti o in qu'alunque altro luogo, o per altra via far pagare a quello che per lascito, o per altra strada havesse lasciato, over ordinato che alla Religione sía dato cosa alcuna 4 • 9 supremo toro] dat suo proprio, N et L om.: toro 23 habbia facolta] possa, L, N · 25 fattl] dettl, L 26 nena corte, N 27 a quello] a chi, L, N 'ZT lascito] lasciato, W 28 sía] fusse, N COLAUS] MINORITA, Chronicon de gestis eontra Fraticellos, apud STEPH.BALUZ.– DoM. MANSI, Miscel/anea novo ordine digesta, etc., t. III, p. 207. l. loan. XIII, 29. 2 loan.,· IV, 8. 3 Act. 11, 44 sq.; IV, 34 sq . 4 Ad conditorem canonum (8 dec. an. 1322); in Extravag. loan. XXII, fil. XIV, De verb. signif., c. 3 ¡ BF, t. V, n. 486, p. 233.

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