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4y6 Trattato XV 11. Spiego delle Propofiz. Cond. da Alefandro VII. %. cap. 18. che dice , che quello , che per totam moGiem dormiuie com muliere , fodisfa alla, confeffioue dicendo , dormimi per noétem cum» ¡amafía , er feci quod volui: Ma non afíento a queíta dorcrina , perche ia queño modo non fpiega il numero de' peccari , perche alcunine commetrono piú, che gli altri: Adunque di- cendo feci quod volmi, non refta dichiarato il numero de'peccatis come né meno acconíento all'opinione di Zerola cap. 12. quef?. 15; che ios feena ,che quello, che dormiuit com mulie re per totam ncGem, fodisfa con dire nella confeífione il numero degli accellí, ch'ebbe, fenza [piegare, che dormi con ella: non fi con- danna qui quefa opinione di Zerola , quale fieguono altri ancora ¿ lo peró non vi afiento, perche quello , che dormit per cotam nodem cum muliere , fuori degli acceffi , regolarmence commette altre brutrure, e non cutte continua» te cogli attis Adunque, dec. Vedah Diana part, 1. Trat.7. refol. 39. e part. 3. Trat.4. refol:67, 5. in refolut. 39. Né meno íi condanva l'opinione , che dice, che P'Huomo ,0 Donna , che perde volontaria, e fpontancamence la virginicá , non € obbliga- tod confefíare, che quel peccaro € il primo, co'l quale macchió la preziofa gioia della lua integritá : la ragione , perche niuna delle opi. nioni riferite dal num. 158,in qui, fi condan. na ye, perche la propofizione coudannata di- cena ¿che quello, che aueua copula con Donog libera , fodisfaceua alla confeffione con dire, commifi peccato graue contro la caftitá con li. bera, lenza Ípiegare la copula ; e tutte le opi, nioni riftrite fono molto diferenti da queÑa , vs fingula confideranti patebit, Propofizione XXVI. Condannata, «Quando i litiganti hanna dalla fua parte opinioni ; vgnualmente probabili , prd il Giudice ricenen danaro per dar la fentenza pig in fanere dell' mwuo , che dell'aliro , caufe ciuilié obbligato il Giudice 3 dar la fentenza fecendo l'opinione iú probabile ,e non puó in cofcienza leguire 7 meno probabile , perche queño € condanna- to da Innocenzo XI. nella propofizione 3, la di cui fpiegazione diedi nella E. part. di quefña Pras, Trot. 10.2um, 223. Pag. 315. Suppongo per lecondo, che per le leggi ca. snuni é proibico a” Gindici ordinarij e delega. ti, € a'MioiBri inferiori il ríceuere donacioi da' liviganti ¿e lo fico proibiícono le leggi di Caftiglia ¿come puo vederá in Palao part.7.de juft. 7 iure y Tralh. 33. difp. 2.pand.21.$.1, ULA $. erúum. 12. 161, S Vppougo primisramente , che nelle 462. Dico in primo luogo¿ Quando i liti. ganti hanno in lor fauore opinioni vgualmente probabili , non e lecito al Giadice riceutre des nato, per darla fentenza in fauor d'vna parte, enón dell'alcera ¿8 il dire il contrario € il cafo condannato in quefña propofizione 26. econ molta ragione ; perche il Giadice e confticuico co"! fito falario , per feotenziare le canfe de' litio gandl, e neceffariamence ha da cerminarle jo fa: uore d'alcuno d'c1i: Adunque non gli e leciro ricener danaro , per cencrí all'opinione , che fauoriíce vna delle due parti. E queíta opinio- ne ha da giudicarfíi condannara per macreria di peccato mortale, quando la quanticá riceuv:a lará graue ; e per venjale , quando leggiera, fe- condo quello, che ho decto di fopra nel num. 116,€ 119. quaotuoque paja, che atcenco il rigore delle parole della propotizione condan. nata, che dice pote/l Fudex , potria faluarh, che lolo fará peccito veciale io vired della condan+ nazione ; poiché quello , che dice , che pecche» rebbe in quefto venialmente il Giudice , non dice, che puo , guia id folum poffumas , quod iure poffunws + ma ha da conerf il cootrario , come dilli nel lsogo citato . 163. Dico per fecondo, quantanque la pro» pofizione condaonara parli io cermioi d'auer ¡ liciganti a lor fauore opinioni vgualmente probabili ; ha peró da dirfi lo Refo, quando vno de' due litiganti ha opinione piú probabi- le, 6 quando ha lus certo ¿ ptrehé la medera ragione , 82 anco maggiore milica di non poter jl Giudice riceuer danaro, per dar la Íencenza dá favore d'roa parce, quando ha ¡us +guale mente probabile, che il fuo contrario, ches quando l'ha pin probabile, ó certo; Adunque, ficome il Giudice non puo ricener danaro per dar la leoreoza d fauvore d'ena parce , che hi dritto vgualmente probabile , che il fuo comcras rio, ne meno potrá riceuerlo, per dar la (en. cenza a favor della parce, che ha ios piú pro» babile ,Ó cerco, 164. Dico per terzo , che efpreffamente non fi condanoa qui P'opinione di Leflio lib. 2. dé juft. cap. 14. dub. 9. num. 64.2apud Dianam part, 3. Trat. 5. refol. $5. benche lo 6j (alcem vircut- licer che dice, che atteaco il jus oacarale, non opera contro la giuttizia, nd ha obbligo di re- fticuire il Giudice, che riccue qualche cola dal licigante , per dar la fencenza á fanore del fuo dricco probabile ;perche Popiaiene condanna- ra diceua , che queito era ¡ccico adolucamente al Gludice: Sed Kceft, che queña opinions dí Leílio non dice, che queíta fia'lecito aÑolutas mente, ma che acceaco il jus naturale, non opererebbe in eo contro la giuftizia ,né aut- rebbe obbligo di refituire,, laíciando luogo al- la proibizione facra di queño dal ius poficiuo; Aduoque non fi condanaz l'opinione, che dice, che accento il jus naturale, non opera contrd la giuÑizia , né ha obbligo di refticuira il Gin 2
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