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430 Tratrato XVII. Spiego delle Propofiz- cond. da Alefandro Y IT. Mendicanti aueísero qualche privilegio proprio d'afoluere da' cafi riíeruati por dricto partico- lare a' Veícoui , potriano valeríene, non otan. ee il Decreto d'Aleffandro Sertimo : Er ela ra. gione; perche queño Decreto d'Aledandro par- la folo colli Religios: Mendicanti: Adunque non dene Render a non Mendicanti y la confeguen- za (i proua ; perche gli odij non hanno ad am- pliarfi, ma rifitingerá ; quefñta condamnazione € odioía ; Adunque non deue enderí á queli, che efía non dice ; non dice, ne parla de” Relia giofi non Mendicanti: Adunque non deue ten. derhadefi. Dirá alcuno, che we vn Decreto d'Vrbano Ottano , Ípedico in Rema a' 17. Nouembre del 1628. che á cucel i Regolari generalmente proi- biíce Vafíoluere da' cafi riferuaci a' Veícoui: Adunque , dato, e non conceflo , che quefto Decreto d' Aleñandre VII. non parlafic, ne -s'eftendefle a' Religiofi non Mendicanti, ha da dirfi , che per la proibizione d'Vibaao Otrauo, nan potranno afoluere da' cali rifernati a? Vel- coui. Rifponde ,che, nen joftance ¡il Decreto d'Vibano VIII, infeguarono Leandro , 8: Hur- tado, fecondo che afíerma Filgueira in Cenf. Pontific. pag. 163. 5. ¿Quo che poteuano i Re. golarl afoluere da cali riferuati a' Veícoui: Lo fiefo , che dice Filgueira aferiíce Vicale ,apud Dianam part. 10. Trat. 13. refol. 22.8 aggiua. ge Bafico , che queño Decreto d'Vrbano e folo per l'Iralia; e che Hurtado dubita , fe fia Raro promulgaro , ericeuuto la Spagna: Adunque fecondo queñi Dotcori, il Decreto d'Vrbano Otrrauo ,nonofta, che i Regolari poffino af. fojucre da' caf riferuati a” Veíconi : Adunque fe mon parlafíe il Decreto d'Aleffandro Sertimo in quefta propofizione 13. co” Religiefi non Men. dicanti , pare ne feguiria ,.che queÑi potrebbe. ro,añoluere da'cali rifernaci a Velcoui , le auels fero privilegio per queño, : E da quelta doctrina pare fi potrebbe inoferi- re , Che anche i Mendicanti porrebbero añolue- re da' cab rifernati a' Veícoui, cafo che i non Mendicauti auefero privilegio proprio ptr que- fto y percbe i Mendicanti hanno Bolla di parti. cipazione, cella quale godono de” privilegij de' Religicíi non Mendicanti,. come s'é deteo di fopra., num. 77. Aduoque giacche iMendi. Gaoti non ponno in virta de'Joro priuilegij pro. pri) afioluere da” caí. rifernati: a' Vefconi, per elscr condantato in quefta propofizióne 12, pare , che potrebbero afsoluere per la partici. pazione de'privilegij denon. Mendicanti, ja iuppobzions ,che queñi. autísero qualche pri. ullegio d'2ísoluere da quebi cab. ¿¿Queño ho roluto dire per moda d'argomen. £o € non perche fiegua queña doctrina , ne la rengbi per probabiie ,ne la coofigli, cosi per il dero , come perche ve. vo'altro Decreto di Clemente Decimo;, in vua íua Confticuzione, che comincia ; Superya , érc. e la rif: rifec il Bols lario Magno , Tom: $. pag. 494. e fa di eíso meozione Lumbier Tom. 3. della Somusa , num. Lido. fequent. e nel Tom. 3. num. 1699.€ Torrecilla mellé fue Confulse Morali, Trat. £. Coxfult, 4. num. 12. O fequent. 1! qual Decreco dice: Ex facultatibas per Mare magnum , aliaue prinilegía Regularibus cuinfcumque Ordinis , imfi. tuti , aut Societatis , etiam lefu, concelfis , faftam eis non effe potefiacem abfoluendi in cafibus ab Epufcopo (ibi referuatis: Ma notií, clic ll Padre Torrecilla fupra num. 30. dice, che in Spagna non fú ammeísa queta Coafticuzione dí Papa Clemente Decimo , almeno generalmente, ja quanto al poto di pocerá coafelgare le Mona- che foggerre all'Ordine co” Religiofi ; quaorua- que non dica, non eíserla in quanto al noftro: Se bene aggiunge nel medefimo Trat. Confule, 5, nella 2. impreffione , che cissado(i pubolicaro in Madrid il derco Decrero , Á Íuppiico per la (ua elecuzlone ; Ma come quefto noa coníta auten. ticarmente ,e confia del. Decreto, (i deue fare ad eíso. Propolizione XI! Condannata. Sodisfa al precetto della confe [one annuale quello, che fi confeffa da qualche ,Religiofe , che pre. fentato per Lefame al Vefcouo, fu imginfa. mente da efJo riprouato » 84. S Vppongo primieramente , che, dop- po del Concilio di Trento Sef. 25. cap. 15..de reform. per amminifirare il Sacramento della Penitenza , € necelsario fuori dell'Ordine del Bresbiceraro, l'approua- zlone dell'Ordínarios e che queÑa approMa. zione € vn teftimonio, aucencico della (ufcien- za ,che ha il Sacerdote , per efercitar queño miniftero : Suppongo. per fecondo , che queÑa approuazionee. neceñaria , non folo ne Sa. cerdoti Secolari, ma anche ne' Regolari , acció poflino confeísare i Sudditl del Veícaue ¡ ma, perconfeísar aleri Religiofi ; non hanno bifo- guo dell'approuazione de' Veíconi, ma di quel» la de* loro Prelati riípecciuamente . Suppongo perterzo ,cheiRegolari, quantunque abbíno dibilogne , per confellare i Secolari , dell'2p- prouaziene del Veícouo ; la giuriídizione pe róriceuono immediacamente dal Papa, po- fta come condizione l'approuazione dell'Ordi. nario . 85. Dico primieramente , che quello , che K confefía da qualche Religiofo , che 8 prelentó all'eíame dal Veícono , e firipronato , quaa- cunque fofíe lagiuttamente , non [odisía al pre- cetro della confeflione annuale; e l'opinione, che infegnaua quetto, refta cesdannaca ¡a que: fto Decreto d'Aleilandro VíI, e con raglone; perche , quancunqueil Religioío ricena a giu- rifdi-
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