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Propofizione X. Condainata : che manes alla fedeicá , fe promerrendo á quel- lo ,che da Pelemofia, che folo per Jui appil- cherá la Meísa, Vapplica anche per «n' alero; la ragionee ; perché ii mancare alla promeísa givíta e coúero la wircd della fedexcd: Sed Ge ef ,che in quefto calo tmanca alla promelst giufta : Adunque fard contro la wired della fe- delta . 63, Dico per rerzo , che le queñta promefa fi fá con giuramento, nco (olo fará contro la> vired delia fedelcd il mancare ad ea , ma anche contro la virei della Religione ; perché la vir- ú della Religione detca che ( compiícano ¡ votj, i giuramenti , dc, Adunque offénde que- fia vired quello , che non adempilce la promef- fa giufta facca con ginramento, E noti, chit,fe guando s'e farra queña promelía , non fú con animo di fodisfarla , farebbe peccaró mortales di fpergiuro , quantunque alias la materia fof- fe leggicra : La ragione e ; perche il mancares al giuramencto promiforio la vericd di prefca- re, e Íperginiro , € peccato mortal, QUantun- que fa fopra materia leggiera : Sed ic eft, che la veritá di prefente e lintenzione di adempir quello , che (i prometce al tempo, chef fail puyramento : Adunque quello , che non ebbe>s inccozione di fare quello, che promile con giu- samento , fi fperginro , e peceó mortalmente, * syuanennque alias la maceria fofle legBiera - Ma fe quando s'e ferra la promela d'appli- carc la Meffa folo pet quello, che diede Pele mofina , ebbe intebzione di cogi fare , e doppo fi mutó di volondd , e no'] fece ; le la marerias fotic leggiera ( quale e lo fipendio ordinario d'vna Mefa vella fénteoza , che riferij di fopra Trate 89. CAP. q» Parte Zu 176. pag.341- ) non farebbe peccaro morcale il mancare doppo al! adempimento del giuramento farto, ia opi- nione probabile ; ma fe la materia fofle graue, farebbe peccato mortale ¡l uon adempirlo ; la zagione e,perche il.mancare la vericd di fururo pel giuramento promiforio, (+ € io cola graue, é peccaco morcale, € feleggiera. € probabile, che fia folo veniale; Vide Bafeun Verb. Jura: mentum 4. num, 33 Sed fic ett, chela vericá di futuro del giuramento promilorio , € Padem. pimeoro reale di cal giuramento : Adunque> quello, che non l'adempirá , peccherd graue- mentre; fe la matería (árá graue ¿ e leggiermen- se, fela materia fará leggicra - 69. Dico per quarto, che in quefa propa: fizione-no fi condanaa il dire , che il Sacerdote, cue promile alla períona , <itele diede Pelemo- fura, 6 ftipendio, che applichérebbe -fólo pes cia la Mefa, pofla applicare la parte fpecia= hiíima del frurto del Sacrificio , che Ípecta al Celebrante, per fe, O peralera perfona : la ra- ione € , perche quello , che promette la-Mefa a chi glida lo ftipendio , folo promette 2ppli- gar per <do quello, che deus di giuftizia ; Sed 477. ficeft, che quello, chedene applicar dí gia- fijzia, e la parce media , d (ofanziale del fruta to, enoo quella , che fperca ul medemo Cele- rante 5 Adunque queta potrá ipplicarla ad vn" eltro, quencunque abbia promedo , a chi gli da io Ripendio, di applicarla fólo per “Los Ma von E potri riceucre alero ftipeadio per la. parte (pecialiiara cortifpondenee al Sacerdoté, perche quedo reía condannaró afila propos zione 8. Propofizione Xt. Condanuaca . J peccati tralafciati mella Confefione , Y fcordati per im/Lare pericolo di morse, d per altra cofas non abbiamo obbligo di dichiararli nella Coto feffione feguente , 70. (A Vppongo primieramence , che alcu- ui peccari s'afsoluono, e pErdoganó nella confefilone difercamente , E aleri indirectamente . Dirercamence $ afsol= nono quei peceaii, ch" elprefsamene É cono feisano , erelttano direrramente perdonati, le nel pepiccore non € óbice , che Vimpedilca e ja» direccamente fi perdonano quei peccaci, ches fi lafciaoo di confelsare efprelsamence per Ícor- danza nacurale, O peraltra cauía giuíta, che chooueRi il dimidiare la couleone; v-g. quel. Jo , che G confefsaio: pericolo di morce , € NOA gli da tempo liafermica di dichiarare cucci i peecaci ; e quello, che auendo cali riferuati, non poteado ricorrere al Superiore , G confeísa de vu'alcro , per inftargli 'obbligo di comuni» car, ó dir Mefsa ; O quello , che non puo di- chiarate il peccato , O lua circoftanza , perche. ilConfeísore ha de venite in coggnizioas del Complice , * 71, Suppongo per fecondo , che i peccaci perdonaci jadirertamente fi deuono coufrÍsa- re, queado vi a commodidd ; € quelli , che fi perdonano direrramente, non ve obbiigo di coofeísarli doppo + e che puó elsire ». chei. peccati non jas perdonati diterramente, ad indíreccameace, e che non vi (ía obbligo di con- fefgarli doppo+ il che auniene acila (enteñza, che ammecte Sacramento válido , dz informe; íg il peniceute confeísa cortii fol peccati, € per qualche obicee informe il Sácramento, che ¿Meme e válido , a queto tale non 6 perdona» no pro tene i peceati;'e ció” nou offante non e obbligito 4 confefsatli vn” alera volea, má. cóleo P'obice gli faraono perdodáti, ericeucrá il fenteo del Sacramento » 72. Dico primieramence , Che quello, che icordaoza oáturale lafcia di confelsar i peca caci, e obbligaco doppo a confeísarli, quasdo - fenericorda y € quello , che pr inftargli peri» colo dimotte ,:3 per aleracanía giúfta crala- (ció alcuni peccati nella confeffione, ha ob. bligo di confeísarli di poi, 8z il dire il contras rio

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