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236 Propofizione XLI. Condannata . Come il danaro namerato fia pik preziofo del nus meranao , e von vi (ía aleuno , cbe non fimi pih la peggnia prefente, che la futura , pud il creditore efigete dal mutuatario qualche co» fafupra fortem 5 e con quejto titolo femfarfi dall'vfura » 459. S Vipongo come coía certa , che nel mutuo fi trasferiíce il domivio dal mbtuante nel mutuárario. Confta dalla definizione del mutvo riceuuta frá DD. quod ex meo fit tum , come dico di fopra Traf. 7. cap. $. Me 99. Suppongo per fecondo , che d'intrinfeca ra- gione del mutuo € , che il mutuante reÑii privo per gualche tempo del dansro , O materia, che imprefa , Ó mutua . Suppongo per terzo, che per quello , che € d'inurinfeca ragione del mutro, non puó pren» derfi cofa alcuna fupra forte: . 160. Da' quali tre foppofii (che fono certi) s'inferiíce la falfitaá dell'opinione condannata. Poické ,eficudo di ragione del mutuo reftar prino del danaro ,e Jevarfi del (uo dominio; e non potende(f cavere alcon vtile da quello, che e d'intrinfeca ragione del mumno: Aduna queil ereditore non puo efigcre dal murnara. rio coa alcuna , folo per reftar privo ¿él da. naro, Che imprefla. L'alcro: perche niuno puo cavare ytile da quello , che non € fuo + At- qui, jl mutuo non € del mutbante, ma del mutwvátario per la translazione del dominio; Adunqut Ec. 161. Notifi pero y che non f condannano qui Popivicni probabili , che dicono , che per jl lucro céfante, dánno emergente , difficolta di ricuperáre, Be alcri citoli, pofía il mutuan- te cfigere dal murparario qualche cola, wltrá Sortem. Vedafi quello, che dico di fopras Trat, 7» cap. Jo part. 2, M 100. feqg. Propofizione XLII. Condannmata . None vfura, quando s' efice gualcbe cof mltra Sortem , come debito di benenolenza , e gra» titudine 3 ma folo , quando s'efige come debito digimfiizia . y 162, Vppongo, che Pyfura ef lncrum ex "Y Mutuo, e ya guadagno, che fi cava Y dal contracto del muro. Yna € víura mabifefta ,Valtra palliara. La mavifeña e quella , che elprcllamente fi contiene nel mue tuo ; v.g. quando Pjerro imprefia a Gionanni cento realicon cbbligo , che glie ne renda cen- to ,€dicci. La palliara e quelia , che con jo. ganno vá inuolta in qualche altro contratro, come dico di fopra Traf, 7. cap.5. Part. 2. num. Trattato X. Spitgo delle Prop. Condennate da Innocenzo XI. 104. L'+íura puo efere mentale','e puo effere reale. La mentale € , quando non fi manife. fa éferiormente, ne co parole , né con fte goi, ma nellinteroo € Panimo di cauare da qualche contratto 11 guadagno vÍuraticcio. La reale e ,guando ve parto efpreflo , O impliciá to ,maniftítaro con parole , O fegni di ricene- re qualche lucro illeciro nel contrateo del mu. tuo ,p io altrro. Le alcre cofe [perranti a que- fta materia ponno vederf di fopra Trat.7. cap. $. p. 2.per totam. Qui roccheró il necefiario per l'jotelligeoza di queíta Propofizione con dannacta 3 enella 2. part. della Pratica Trat. 17. Propof. 42. condannata , rocchero il necelario per J'inrelligeaza V'altra Propobizione , che fopra quefta maieria condanno Papa Alcf= fandro Vii. 163. Dico primieramente , che ¡il condan- nato in quefta Propofizione, € il dire , che il mutuante puó patcuire co' mutuacario , che gli dia qualche cola vlira fortem , per ticolo di gracitudioc . Dottrina molto pregiudiciale , € contro ogai ginftizia; Perche (anche daco, € non concello ) che la graticudine fia jo yualche modo diragione del mucho, atrenta |'ymana conuenienza , e buona corrifpondenza ; il fare peró patro, 0 accordo,e fuora della ragione incriofeca del mucpo + Adunque, vfura x Lala tro , perche queño pacto, d onere , benché non fia dcicolo di giuftizia, ma di graticudia ne, peró riguardo al ponto , sú cui tauno gli huomini da bene, € rincolo fireccifimo ; € l'huomo d'opore fa pid conto di non incorrere la caccia d'ingraro , che di cralafciar di pagare il debito di ginítizia ; del che l'efperienza cids proua baftante, 164. Dico per fecondo, che fecluio ogni pateo non fara víura, che ¿lmutnante fperi dal mutnacario , o abbia -intenzione d'eccitat- lo a dargli ex mera gratía , 7 benenolentia quale che cola ultra forte . Cosi feote cum Lumbier, Tortécilla fopra quefta Propofizione fol. 284. n. 2.04. Perché qui folo fi condannz l'cfigete alcuna cola ultra fortem come debito di be- neuolenza, il che e molto diuerío dal folo fperarlo , 8: averno defiderio , Br intenzione « Da qui s'inferilce , che fe il mutvacario delle al muruante qualche cola vlira fortem, non CO» me donuto adhac via gratitudinis , ma folo meré gratis, non peccherebbe contro queña condat. pazione , né il mutaarario jo darlo, oé in fe ceuerlo jl muruzare, come effereo folo della fplendidezza del wurnatario . 165. Dico perterzo ; che ne menoÁi con- danna lopinione, che diceua , efier lecico il muruare con parto, di remutuo di prefente: r.g. imprefta Givnabei ad Antonio cinquania fcudi, púó addimandar ad Antonio , che gl! remutui al preltnte cinquanta mifure di fru- mento. Cosi fente ¡l P, Torrecilla pbifupra ol.
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