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182 VINCENZO CRISCUOLO '500, i novizi cappuccini che facevano testamento, in assenza di situazioni parti– colari come le due sopra formulate, fossero normalmente orfani di padre3 84 . 6. La modifica e l'osseroanza delle disposizioni testamentarie Un ulteriore problema, che qui può essere solo accennato, riguarda il cam– biamento delle disposizioni testamentarie. Dal momento che la professione re– ligiosa era considerata quasi come la morte naturale, come chiaramente viene formulato nella premessa di tali rogiti ("emissio professionis [...] morte compa– retur naturali"), o come la morte civile, di cui si è già parlato, essa rendeva il professo giuridicamente incapace di effettuare alcun cambiamento o modifica alle proprie disposi:zioni testamentarie, mentre tali cambiamenti erano sempre possibili prima di emettere la professione, o con l'aggiunta di codicilli o addi– rittura con il rogito di un secondo testamento. La documentazione originale, qui di seguito pubblicata nell'Appendice documentaria, offre alcune esemplificazioni a questo riguardo: si vedano ad esempio, per quanto riguarda i codicilli, i casi di Arcangelo da Visso 385 e Nicola da Assisi 386 ; e, per il rogito di un secondo testa– mento, i casi di Giuseppe da Amelia387 e Giovanni Francesco da Amelia388. Dopo la professione, per effettuare cambiamenti delle disposizioni testa– mentarie, o anche per sollecitare l'osservanza di esse, era necessario rivolgersi direttamente alla Santa Sede per ottenere le necessarie autorizzazioni e dispense. Anche in questo ambito la base documentaria non è molto ampia, ma non mancano spie significative, in massima parte però tardive rispetto al nostro li– mite cronologico ristretto al '500, riportate soprattutto nella recente pubblica– zione del materiale documentario cappuccino custodito nei fondi archivistici della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari o nel fondo vaticano della Se– greteria dei Brevi. Qui si riferisce solo qualche caso. Il primo documento proviene proprio da quest'ultimo fondo. Si tratta del breve pontificio Exponi nobis, promulgato da Gregorio XIII il 12 febbraio 1577 :184 A questo proposito cf. anche la seguente nota 397. Si possono controllare, sullo stesso argomento, anche i testamenti francescani segnalati nelle precedenti note 4-7: anche in questi cas~ pur trattandosi solo cli regesti, spesso il padre del testatore viene indicato con un "olim" o un "quoodam"; e la madre, che in vari casi viene designata erede universale, come "relicta" o "vidua". 38S Cf. Appmdke doC11mentaria, doc. 6. 386 Cf. Appe11dice doC11nm1taria, doc. SO 387 Cf. Appmdùt doC11mentaria, doc. 34. 388 Cf. Appe11diu dommmtaria, doc. 54.
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