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FONTI DEL PENSIERO MISSIONARIO CAPPUCCINO 119 in tutto l'Ordine, una serieta d'impegno missionario che non puo nascere se non da un amore diffuso e radicato alle missioni1 67 • Lo stesso anno il generale dell'Ordine, p. B e r n a r din o d a S a 1 u z z o (1709-1710), comunicava alle province le decisioni capi– tolari con la lettera Humeris nostris 1 " 8 ; in essa ribadendo il valore della poverta, sottolineato anche da Clemente XI nell'udienza concessa a tutto il capitolo, richiamava questo principio fondamentale valido per tutti i religiosi e quindi anche per i missionari e tendeva a met– terne in evidenza l'intima forza missionaria: « haec non solum almae urbi, sed et toti orbi nostram congregatio– nem commendat, nec solum inter principes catholicos eorumque po– pulos, sed etiam inter acatholicos, ut notum est ». Testo siffatto, collegandosi idealmente a innumerevoli altri1 69 , fissa, secando il pensiero dei legislatori, una delle emergenti caratteri– stiche del missionario cappuccino, e cio non solo a motivo della sua professione religiosa, ma anche per il buon esempio che ne conse– gue e che agevola e rende proficuo il suo apostolato 17 º. Un documento interessante, che trovera altri riscontri success1v1 specialmente nell'ottocento 111 , e la lettera La propagazione del S. Evan– gelio (settembre 1729) di p. Bernardino da S. Angelo in V ad o, procuratore e commissario generale 172 • Essa si rifa, anzitutto, alle piu pure tradizioni missionarie dell'Ordine collocando nella me– ritata luce « l'ufficio apostolico delle sacre missioni »: « La propagazione del s. Evangelio, base della christiana religione, in– culcata dall'Unigenito dell'eterno Padre agli apostoli, fece dire a s..Pao– lo: Quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona (Rom. 10, 15). Che pero fu tanto raccomandata non meno dalla nostra rn1 Altri quesiti toccati riguardavano la possibilita, o meno, per i missionari « ad partes Infidelium deputati », di raccogliere « munuscula » « in partibus Fidelium »; la dipendenza dei missionari parten ti o viaggiantf da un missionario anziano; il diritto del ministro provinciale, nella sua qualita di prefetto della missione, di creare superiori nelle varíe residenze missio– narie senza ricercare il parere dei definitori. Cf. Ordinationes et decisiones, 187s (n.37-39). rns MELCHIOR A PoBLADURA, Litterae circulares I, 166-168. rno Si vedano, ad esempio, le disposizioni del procuratore generale p. Giambattista da Sabbio a p.106s. 110 Tale norma, gia avvertita ed espressa da p. Giuseppe da Parigi per i missionari francesi del Medio Oriente (IGNAZIO DA SEGGIAN0, Documenti inediti, in Coll.Franc. 18(1948] 125, 127), e pacifica e sottolineata dagli storici dell'Ordine che hanno trattato delle missioni. Cf. !-In.AIRE DE BARENTON, O.F.M.Cap., La France catholique en Orient, Parigi 1902, 65ss; FRAN~Ois d'ANGERS, O.F.M.Cap., Hístoire de la Mission des Peres Capucins... au royaiune de Maroc, Roma 1888, 165ss; MELCHI0R A P0BLADURA, Historia genera/is II/2, 288. 171 Si vedano i documenti di Cherubino da Mormanno (E' decorso, 15 settembre 1831), Eugenio da Rumilly (A 24 aprilis, 7 Juglio 1841; La lunga esperienza, 11 novembrc 1842), Nicola da S, Giovanni in Marignano (L'opera della propagazione, 9 settembre 1859) e Francesco da Villafranca (Neminem nostri, 20 giugno 1879), in MELCHfOR A P0BLA0URA, Litterae circulares II, 126s, 134s, 136, 247s, 368s. 17" MELCHIOR A POBLADURA, Litterae circulares I, 189-191. MMP I1 - 9

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