BCCCAP00000000000000000000720
-71- singole case e Provincie, pur essendo persone morali a sè, hanno tuttavia uno stretto vincolo giuridico di mutui diritti e doveri con il rispettivo Ordine e Provincia (28). Riunendo, pertanto, in una descrizione complessiva gli elementi che le attribuiscono i menzionati atti pontifici, potrebbe dirsi che la Federazione è <e la riunione di più monasteri dello stesso Ordz"ne che, conservando la loro autonomia, si uniscono giuridicamente con fini permanenti di aiuto e comune collaborazione nel!'ordine spirituale, discip~inare ed economico n (29). Il concetto di federazione, anche in campo civilistico generico, ha il suo fondamento nella tendenza al collegamento tra gruppi o enti sociali che presentino tra loro maggiori affinità, sì da ottenere l'unione, il coordinamento ed il vicendevole aiuto tra forze dirette a scopi comuni. Nel passato ordinamento sindacale-corporativo fascista tale fondamento era da ricercarsi altresì nell'utilità che, di fronte a problemi più vasti, potesse esprimersi la volontà delle categorie pro– duttive, al disopra delle singole contingenze locali: e cioè nell'utilità di costituire un organo della volontà della categoria, espressa in ter– mini nazionali (30). Oltre che nel campo canonico e civilistico, anche in quello po– litico vi è un orientamento o un'idea federalistica che si poggia fon– damentalmente sullo stesso concetto. Si chiama comunemente fede– ralismo. Con il qual nome si comprendono la dottrina e i movimenti politici intesi a promuovere il raggruppamento di minori unità sta– tali entro più vasti organismi, realizzando tale raggruppamento at– traverso la rinuncia da parte delle unità federate ad alcuno dei loro poteri sovrani, con il fine della comune difesa e della progressiva eli– minazione delle controversie internazionali (31). È chiaro dunque, che il .concetto sostanziale di federazione nei (28) Cfr. DE ANTONANA, Federazioni di Monasteri, nel volume citato, p. 166, 3· (29) Cfr. DE ÀNTONANA, Federazioni di Monasteri, nel volume citato, p. 168, n. r. (30) Cfr. SERMONTI, alla voce «Federazioni», nel Nuovo Digesto Ita– liano, V, n. 2. (31) Vedi UBERTAZZI, alla voce « Idea federalista)), nell'Enciclopedia Cat– tolica, VI, col. 1561.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz