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nazionale nella sua na.zione e quello generale dappertutto>> (art. 121).. Certamente nè i Commissariati generali, nazionali, provinciali e di– strettuali con i relativi Consigli, nè i vari Discretori interobbeden– ziali formano delle persone morali riconosciute cc ipso iure >>. Ma pos– sono ·sia i detti Commissariati sia i surriferiti Discretori ottenere il riconoscimento giuridico dalla Chesa? A nostro avviso lo possono in quanto organizzazioni di tutti i terziari e di tutti i sodalizi di un determinato territorio. Ed il motivo lo ritroviamo nel riconoscimento giuridico che il Codex fa cc ipso iure >> non solo delle Religioni, ma altresì delle Provincie e delle Case religiose (r5). Ora essendo conformato un Terzordine all'orga– nizzazione dell'Ordine primario da cui dipende, non vediamo il mo– tivo per cui si debba negare il riconoscimento giuridico per formale decreto ad organizzazioni terziarie che imitano in ragione del ter– ritorio quelle degli Ordini primari. Così, ad esèmpio, un Commis– sariato provinciale del Terzordine potrebbe ottenere, cc servatis ser– vandis ))' una personalità morale distinta da quella dell'Ente Pro– vincia Religiosa. In tali casi il riconoscimento giuridico dovrà venire dalla Santa Sede (S.C. dei Religiosi) dietro proposta dei Superiori dell'Ordine primario, a somiglianza di quanto è disposto per la crea– zione delle Provincie religiose (can. 494 § 1). Detto riconoscimento giuridico ecclesiastico potrà servire, per quanto non necessariamente, come premessa ad un eventuale riconoscimento giuridico da parte dell'autorità civile, poichè non è raro oggi - almeno per quanto ci risulta in Italia - di trovarsi dinanzi ad opere di educazione della gioventù o di assistenza sociale promosse dai Terzordini, che per agire più efficacemente e nell'àmbito dell'ordinamento civile, hanno bisogno di rientrare sotto l'egida della personalità giuridica dei men– zionati organismi terziari. 40. - Natura della personalità morale dei Terzordini. - Un Terzordine come tale e preso nella universalità dei suoi iscritti ab– biamo visto che non è « ipso iure >> una persona morale riconosciuta dalla Chiesa, ma un'associazione o collettività semplicemente da essa (15) Cfr. can. 488, n. 4, 6, 5; 536 § 1; 531; 532 § J. Vedi in merito il MrcHIELs, Principia generalia de Personis in Ecclesia, p. 430-431.

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