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~ 㘰 secondo lo spirito di un determinato Ordine religioso, sotto la dipen– denza del quale vivono >> (8). Nello spiegare la natura dei Terzordini secolari bisogna innanzi– tutto premettere che essi si distingU'ono dai Terzordini regolari, che sono vere Religioni con voti solenni o semplici e che adattano la regola dei terziari alla vita religiosa. Similmente esistono Società sia di uomini sia di donne, che, senza voti pubblici, seguono la regola terziaria, imitando il modo di vivere dei religiosi con la vita in comune sotto il regime dei Superiori. Infine si vanno diffondendo oggi i cosiddetti « Istituti secolari >> che sono nuove forme di vita religiosa senza l'obbligo di vita in comune, quale giuridicamente si concepisce nelle religioni e nelle società senza voti pubblici. Trovan– dosi essi in uno stato giuridico di perfezione cristiana, o di consa– crazione, sono considerati come all'ultimo gradino della vita reli– giosa: si distinguono, pertanto, dai terziari secolari, i quali sono fuori dell'orbita della vita strettamente religiosa, per quanto in primo luogo nella cerchia delle associazioni laicali (9). Dei Terziari Regolari, come veri religiosi, tratta il Codex nei cann. 487-672; degli altri che vivono in comune senza voti se ne parla ai cann. 673-681; per gli ascritti agli « Istituti secolari >> vi è la Costi– tuzione Apostolica << Provida Mater Ecclesia >>: De statibus canonicis institutisque saecularibus christianae perfectionis adquirendae, del 2 febbraio 1947 (10), il motuproprio « Primo feliciter >> del 12 marzo 1948 (rn), e l'istruzione « Cum Sanctissimus >> (12). Lo scopo inteso dai Terzordini secolari è che ai fedeli viventi nella vita borghese siano date delle adeguate norme, per cui essi, secondo la condizione del proprio stato o di celibato o di matrimonio, vengano indirizzati alla perfezione cristiana. Questo scopo di perfe– zionamento di vita cristiana distingue i Terzordini secolari dalle Confraternite che hanno lo scopo dell'incremento del culto pubblico (8) È la definizione data dal DA CORONATA, O.F.M. CAP., Il Terzordine francescano - Legislazione canonica, ed. 3"', Rovigo, 1949, p. II-12. (9) Per una nozione sintetica degli « Istituti secolari>> vedi, a questa voce, DEL PoRTlLLO, nell'Enciclopedia Cattolica, VII, col. 353-354. (ro) A.A.S., 3, 1947, p. n4-121. (u) A.A.S., 40, 1948, p. 293-297. (12) A.A.S., 40, 1948, p. 283-286.

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